Statuto
Statuto della Fondazione di previdenza professionale in favore di AROMED
Versione dello statuto dopo la decisione presa dal Consiglio di Fondazione nella sua seduta del 14 marzo 2013 a Gland.
ARTICOLO 1- Nome e sede
1.1 Ragione sociale
Sotto la denominazione “Fondazione di previdenza professionale in favore di AROMED”, la fondatrice comparante dichiara di costituire una Fondazione disciplinata dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.
1.2 Sede
La Fondazione di previdenza professionale in favore di AROMED ha sede a Gland.
Il Consiglio di Fondazione può, con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza, decidere di trasferire la sede legale in un altro luogo in Svizzera.
1.3 Scopo
Lo scopo della Fondazione è fornire la previdenza professionale ai membri dell’Associazione dei medici della Svizzera romanda (AROMED), sia dipendenti che indipendenti, e al loro personale.
I membri di Aromed lavoratori dipendenti sono affiliati quando il loro datore di lavoro (ospedali, società di capitali) ha aderito alla fondazione.
Solo un datore di lavoro con uno o più medici membri di Aromed può aderire alla Fondazione. I medici dipendenti di un datore di lavoro affiliato devono diventare automaticamente membri di Aromed.
La Fondazione fornisce prestazioni di previdenza, nell’ambito della LPP e delle sue disposizioni di attuazione, in caso di invalidità, decesso e pensionamento.
Finanzia le sue attività in particolare attraverso i contributi dei membri affiliati e le entrate del suo patrimonio. Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i medici dipendenti secondo gli articoli 66 LPP e 331 cpv. 3 CO.
I contributi dei membri affiliati possono essere prelevati, ai sensi dell’articolo 331 cpv. 3 CO, da riserve precedentemente accantonate a tal fine e contabilizzate separatamente.
La Fondazione può anche finanziare aumenti delle prestazioni con fondi provenienti da altri istituti di previdenza esenti da imposte o con il proprio patrimonio.
Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, nel qual caso deve essere contraente e beneficiaria.
1.4 Capitale
Il capitale iniziale della Fondazione è di cinquemila franchi (CHF 5’000.-) ed è depositato su un conto bancario del sottoscritto notaio.
1.5 Durata
La durata della Fondazione è illimitata. La Fondazione diventa effettiva al momento della sua costituzione.
ARTICOLO 2 – Il Consiglio di Fondazione
2.1 Attribuzioni
Il Consiglio di Fondazione è responsabile della gestione della Fondazione conformemente alla legge, al presente Statuto e alle direttive dell’Autorità di vigilanza.
A tal fine, può nominare comitati interni e concludere mandati e altri contratti con fornitori di servizi esterni per sostenere il suo lavoro.
2.2. Composizione e organizzazione
COMPOSIZIONE | Il Consiglio di Fondazione è composto da due a venti membri.I nomi dei membri del Consiglio di Fondazione autorizzati a firmare ed eventuali successive modifiche devono essere comunicati al registro di commercio e all’Autorità di vigilanza entro un mese dall’elezione.Metà dei membri del Consiglio di Fondazione sono nominati dalla fondatrice e metà dai destinatari della Fondazione (medici e loro personale). In ogni caso, sarà designato almeno un membro tra i beneficiari della Fondazione.Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé. |
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QUORUM | Il quorum è raggiunto quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio di Fondazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta. Le decisioni possono anche essere prese per circolazione. In caso di parità, decide il Presidente. Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle proprie delibere e decisioni. |
RAPPRESENTAZIONE | Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi, nomina le due persone che vincolano congiuntamente la Fondazione dal punto di vista legale e regola le modalità esatte della firma. |
2.3 Regolamento interno
Il Consiglio di Fondazione può emanare regolamenti, che devono essere sottoposti all’Autorità di vigilanza.
Il destinatario può far valere diritti sul patrimonio della Fondazione solo se tali diritti gli sono stati attribuiti dal regolamento o da una decisione.
ARTICOLO 3 – Il controllore e l’esperto
3.1 Composizione e attribuzioni
ORGANISMO DI CONTROLLO | Il Consiglio di Fondazione incarica un Organo di controllo di esaminare annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio, conformemente alle disposizioni legali applicabili. L’Organo di controllo presenta al Consiglio di Fondazione un rapporto scritto sui risultati del controllo. |
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ESPERTO | Il Consiglio di Fondazione incarica un esperto in materia di previdenza professionale riconosciuto o ammesso dall’Autorità di vigilanza di procedere a un esame periodico dell’istituto di previdenza. |
ARTICOLO 4 – Disposizioni finanziarie
4.1 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione deve essere investito in modo sicuro, conformemente alle disposizioni legali e in modo tale che la ripartizione dei rischi e il rendimento siano appropriati.
Il patrimonio della Fondazione può essere utilizzato solo per fornire prestazioni a scopo di previdenza.
Nella misura in cui il patrimonio consiste in un credito nei confronti dei medici affiliati, tale credito deve essere remunerato conformemente alle direttive dell’Autorità di vigilanza.
In ogni caso, devono essere rispettate le norme legali in materia di investimento.
4.2 Contabilità
I conti vengono chiusi annualmente il trentuno dicembre.
Per ragioni pratiche, il Consiglio di Fondazione può posticipare l’inizio e la fine dell’esercizio ad altre date. Tale eventuale rinvio deve essere comunicato all’Autorità di vigilanza con una giustificazione.
Alla fine dell’esercizio, la Fondazione redige il conto annuale, lo sottopone all’Organo di controllo e quindi lo presenta all’Autorità di vigilanza.
Le riserve di contribuzione e il patrimonio libero contabilizzato per ciascun medico devono figurare nel conto annuale in modo chiaramente separato e possono essere utilizzati solo per i beneficiari interessati.
ARTICOLO 5 – Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione
5.1 Modifica dello statuto
Lo statuto è modificato con decisione dell’Autorità di vigilanza su richiesta del Consiglio di Fondazione.
5.2 Scioglimento della Fondazione o uscita di una società affiliata
All’uscita di un medico o del suo datore di lavoro, una parte del patrimonio libero della Fondazione viene separato a beneficio del medico e del suo personale, se il regolamento sulla liquidazione totale e parziale della Fondazione lo prevede. Tale importo potrà quindi essere utilizzato solo nell’ambito della previdenza professionale.
5.3 Successione, scioglimento e liquidazione
Quando la fondatrice viene trasferita a un successore o si fonde con un’altra società, la Fondazione segue la fondatrice, a meno che il Consiglio di Fondazione non decida altrimenti.
I diritti e gli obblighi della fondatrice nei confronti della Fondazione passano al successore.
In caso di scioglimento della fondatrice o del suo successore, la Fondazione è sciolta.
In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione deve essere utilizzato a garanzia delle pretese regolamentari dei beneficiari. L’eventuale saldo residuo deve essere utilizzato conformemente allo scopo della Fondazione. La liquidazione è realizzata dall’ultimo Consiglio di Fondazione. Quest’ultimo rimane in carica fino al completamento della liquidazione.
È esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione alla fondatrice o al suo successore. È altresì escluso qualsiasi utilizzo non destinato alla previdenza professionale.
In caso di liquidazione della Fondazione, si applicano le disposizioni del regolamento sulla liquidazione totale e parziale della Fondazione.